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NORMATIVA RECUPERO DEBITI
2007 Decreto ministeriale n. 80 Il Ministro della Pubblica Istruzione Roma, 3 ottobre 2007 Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 2, comma 1; Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 4; Vista la Legge 14 gennaio 1994 n. 20 e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera b); Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’articolo 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l’art. 4, commi 4 e 6 e l’art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo; Vista l’Ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l’art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore; Vista la legge dell’8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l’abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l’attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero; Visto il Decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Considerato che la valutazione ha l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti e a innalzare i traguardi formativi delle singole istituzioni scolastiche e del Paese; Preso atto che le attuali modalità di recupero dei debiti formativi non assicurano una adeguata risposta al tempestivo superamento delle carenze riscontrate negli studenti durante il loro percorso scolastico; Considerato opportuno che il recupero dei debiti venga effettuato entro la conclusione dell’anno scolastico in cui questi sono stati contratti affinché, oltre a sviluppare negli studenti una maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi educativi prefissati, garantisca la qualità del percorso formativo e la corrispondenza, rispetto agli obiettivi del piano dell’offerta formativa, dei livelli di preparazione raggiunti dalla classe, come prerequisito per la programmazione didattica dell’anno scolastico successivo, favorendo negli studenti stessi un compiuto e organico proseguimento del proprio corso di studi, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici per ciascun anno dell’indirizzo seguito; Ravvisata pertanto la necessità di procedere ad una più efficace applicazione del vigente istituto giuridico dei debiti formativi, con particolare riferimento ai tempi e alle modalità di regolazione del saldo dei medesimi debiti formativi, da realizzarsi in data certa; Ritenuto di dovere quindi procedere ad una interpretazione della normativa vigente, funzionale a tale più efficace applicazione; Visto il parere del C.N.P.I., espresso nell’adunanza plenaria del 21/09/07 : D E C R E T A : Art. 1 Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa. Le istituzioni scolastiche sono tenute comunque a organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico-educativi di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate. Art. 2 Gli studenti di cui all’articolo 1 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. Al termine di tali attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie. Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi dell’iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al primo comma. Art. 3 Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi può essere adottata, - anche nell’ambito della utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13.06.2006 - una articolazione diversa da quella per classe, che tenga però conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli alunni. Le istituzioni scolastiche possono individuare e/o approvare anche modalità diverse ed innovative di attività di recupero attraverso l’utilizzazione dei docenti della scuola,ai sensi della vigente disciplina contrattuale, e/o collaborazioni con soggetti esterni, volte a soddisfare gli specifici bisogni formativi di ciascuno studente. In tutti i casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. Il Dirigente scolastico è tenuto a promuovere, nel rispetto delle prerogative degli Organi Collegiali della scuola, gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività programmate. Art. 4 Il recupero dei debiti formativi può avvenire anche utilizzando modalità laboratoriali. Art. 5 Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale. La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche. Analogamente a quanto previsto dal precedente art. 2, se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.. Art. 6 A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva. Art 7 Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico. Art. 8 Per i candidati agli esami di Stato, a conclusione dell’anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi - relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 - le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 1/2007. A decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, per gli studenti dell’ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e relative verifiche, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all’esame di Stato. Art. 9 Il piano dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica definisce le modalità di recupero e di verifica dell’avvenuto saldo dei debiti formativi, sulla base di criteri generali stabiliti con Ordinanza del Ministro della Pubblica istruzione. Le relative modifiche del piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2007/2008 sono effettuate entro il 31 dicembre 2007 e comunicate alle famiglie. Art. 10 I criteri per la utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di recupero e le modalità di attribuzione dei relativi compensi sono definiti in sede di contrattazione nell’ambito delle risorse specificamente dedicate agli interventi di recupero didattici ed educativi confluite nel fondo di istituto delle singole istituzioni scolastiche, e delle ulteriori risorse che verranno destinate alle medesime istituzioni scolastiche a carico del capitolo 1287 del Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l’anno finanziario 2007 e seguenti. Art. 11 Il presente Decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994 n. 20. IL MINISTRO Giuseppe Fioroni _______________________________________________________________________________________________ DOMANDE E RISPOSTE SUL RECUPERO DEI DEBITI (Fonte Ministero Pubblica Istruzione) I modelli 1. L’attivazione dei corsi di recupero a fine primo quadrimestre o a fine anno è determinata dalla corrispondenza automatica un’insufficienza – un corso di recupero? Ed è il tipo di insufficienza che fa determinare la consistenza delle ore di recupero? Non c’è corrispondenza automatica tra l’insufficienza rilevata e la frequenza di corsi di recupero appositamente istituiti. Il consiglio di classe tiene conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente, con lo studio individuale, gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti. In caso di insufficienza in una o più discipline rilevata in sede di scrutinio, periodico o finale, il consiglio di classe prevede le opportune verifiche dei risultati raggiunti dallo studente attraverso il corso di recupero o lo studio individuale, decidendo su che cosa vale la pena di concentrarsi. 2. La durata non inferiore a 15 ore si riferisce ad ogni singolo intervento di recupero oppure riguarda la somma complessiva di ore che durante tutto l’anno ogni singolo consiglio di classe può destinare alle azioni in cui si articola l’attività di recupero? Va precisato, in via preliminare, che la O.M. indica la durata di almeno 15 ore solo come criterio di massima <<di norma>> e che tale indicazione oraria si riferisce soltanto ad interventi di recupero strutturati. Spetta al consiglio di classe la responsabilità di decidere, sulla base dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti, quali azioni di recupero debbano essere fatte in modo strutturato in orario aggiuntivo (es. solo le materie fondanti) e quali altre ricorrendo alla quota del 20% dell’autonomia scolastica o allo studio personale dello studente anche assistito da qualche ora di sportello. 3. Le 15 ore, che costituiscono, secondo l’ordinanza ministeriale 92/2007, la durata minima delle azioni in cui è articolata l’attività di recupero, si riferiscono alle azioni attivate solo durante il periodo delle lezioni, escluso, quindi, il periodo successivo agli scrutini di fine anno, oppure si riferiscono anche a tale periodo? L’ordinanza ministeriale non fa differenza tra le azioni che si svolgono durante l’anno e quelle che vengono predisposte per il periodo che segue la conclusione degli scrutini finali. Pertanto la consistenza, di norma, di 15 ore degli interventi di recupero si riferisce alle iniziative che si realizzano sia prima che dopo gli scrutini di giugno. 4. Come si concilia quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 2 dell’O.M. 92/2007, secondo cui la determinazione della consistenza oraria da assegnare ad ogni singolo intervento di recupero è lasciata all’autonomia delle istituzioni scolastiche, con la precisazione, riportata al comma 9 della stessa ordinanza, per cui la durata delle azioni non può essere inferiore a 15 ore? L’indicazione della soglia oraria costituisce un riferimento di carattere orientativo volto a garantire omogeneità ed efficacia. 5. Quante azioni di recupero si possono prevedere per lo stesso studente nell’arco di un anno? A quanti corsi può uno studente partecipare contemporaneamente? Il numero di azioni di recupero a cui lo studente deve partecipare non può essere definito aprioristicamente, né per il periodo delle lezioni né tanto meno per quello successivo agli scrutini finali. Spetta ai Consigli di classe ogni decisione in merito. Ovviamente, il consiglio di classe terrà conto della necessità di evitare un’eccessiva concentrazione di carichi di lavoro per gli studenti interessati. 6. Per una stessa materia quanti corsi si possono attivare nell’arco dell’anno scolastico? Non c’è un numero predefinito di corsi per ogni singola disciplina. Al termine di ciascun corso sono previste delle verifiche, che costituiscono occasione per definire ulteriori forme di supporto volte sia al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello. 7. Qual è il numero minimo di alunni per poter attivare un’azione di recupero? Non è previsto un numero minimo o massimo di studenti per l’attivazione degli interventi di recupero. Ogni istituzione scolastica progetterà iniziative rispondenti a principi di efficacia e di efficienza, costituendo gruppi con carenze formative omogenee, auspicabilmente contenuti nel numero. 8. Chi decide la formazione dei gruppi studenti per la partecipazione ad uno stesso corso di recupero? La formazione dei gruppi viene decisa dai consigli di classe su proposta dei docenti delle materie interessate, nell’ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti e attraverso un’azione coordinata dal dirigente scolastico. I gruppi possono essere formati da studenti della stessa classe o di classi parallele, oppure di classi diverse, purché con carenze omogenee. In questi casi, c’è l’esigenza di raccordo tra il docente che svolge l’attività di recupero e i docenti della disciplina degli alunni del gruppo così costituito. 9. Possono prevedersi azioni di recupero che prescindano da ore aggiuntive pomeridiane extracurricolari? L’ordinanza descrive una pluralità di azioni mirate al raggiungimento del recupero di lacune e difficoltà di cui quelle organizzate in orario extra-curricolare costituiscono soltanto una delle possibilità. 10. Il cosiddetto “recupero in itinere” è legittimo e può sostituire l’attivazione di corsi di recupero? Il recupero “in itinere” può essere sostitutivo dei corsi di recupero solo per gli studenti che riescono comunque a colmare tempestivamente le loro lacune nel corso delle ordinarie attività didattiche. Ciò non significa però che la scuola sia esonerata dall’obbligo di istituire i corsi per quegli altri studenti che invece non siano riusciti a recuperare. 11. Quali possono essere altre modalità di recupero che non siano i corsi pomeridiani oppure l’utilizzo della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13 giugno 2006 L’ordinanza, all’articolo 2, commi 8, 10 e 11, individua una pluralità di azioni per il recupero. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, adottano ogni forma di flessibilità nella organizzazione delle attività di recupero, realizzando all’occorrenza anche corsi mirati in orario extracurricolare per gli alunni che presentino insufficienze di rilievo. 12. Può un docente che ha segnalato il debito non proporsi per tenere il corso? Considerato il carattere contrattuale di prestazione aggiuntiva di insegnamento e vista anche la possibilità di organizzare gruppi di alunni provenienti da classi diverse, può anche verificarsi il caso di un docente che in sede di valutazione collegiale nei consigli di classe segnali l’esigenza di recupero e poi non possa tenere il relativo corso. Sussiste però l’obbligo per tale docente di dare indicazioni per il corso di recupero, di predisporre l’accertamento e di valutarne i risultati. 13. Chi decide di avviare un corso di recupero? E quando iniziarlo? Le specifiche attività di recupero sono realizzate con delibera dei rispettivi consigli di classe per gli studenti che riportano voti di insufficienza in occasione delle valutazioni periodiche o degli scrutini intermedi o, per gli studenti per i quali viene sospeso il giudizio, in occasione degli scrutini di fine anno. 14. Se gli interventi di sostegno rientrano nelle attività di recupero anche tali azioni devono rispettare la consistenza minima delle 15 ore? Pur rientrando, a pieno titolo, nell’attività di recupero, gli interventi di sostegno si caratterizzano per essere finalizzati a prevenire l’insuccesso scolastico, e sono realizzati in ogni periodo dell’anno scolastico. Sono programmati dai Consigli di classe ad inizio d’anno sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, sono riportati nel piano annuale delle attività del consiglio di classe e sono esplicitati anche nel piano dell’offerta formativa della scuola. Il sostegno all’apprendimento è un’opportunità didattica volta a favorire il successo formativo. Pertanto è rimessa all’autonoma decisione dei consigli di classe la consistenza delle ore per gli interventi di sostegno. 15. Gli alunni sono tenuti a frequentare le attività di sostegno finalizzate a prevenire l’insuccesso scolastico? Le istituzioni scolastiche devono promuovere e favorire la partecipazione attiva degli studenti, dandone adeguata informazione alle famiglie che possono tuttavia anche comunicare di non aderire alle attività programmate dalla scuola e di voler risolvere il problema autonomamente. Lo studente che aderisce alle attività assume l’obbligo della relativa frequenza. 16. Da quali atti documentali potrà risultare che il consiglio di classe ha predisposto i corsi di recupero? Ogni attività di recupero deliberata dal rispettivo consiglio di classe viene registrata nel verbale delle riunioni dell’organo collegiale con l’indicazione della tipologia, della consistenza oraria e del numero degli studenti che sono tenuti a partecipare. Saranno altresì verbalizzati i risultati delle verifiche relative agli interventi di recupero. 17. Il c.d. “sportello” di cui parla il comma 11 dell’art. 2 dell’O.M. 92/2007 è da considerarsi recupero a tutti gli effetti oppure si configura come sostegno all’apprendimento? E gli alunni sono tenuti a frequentarlo? L’ordinanza ministeriale 92/2007 al comma 11 dell’articolo 2 assegna allo “sportello” compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione dello studio individuale. Pertanto si configura come un supporto all’apprendimento che, pur di natura non obbligatoria, costituisce una opportunità di cui avvalersi. 18. Quante ore di “sportello” possono essere previste? E’ rimessa all’autonoma decisione dei Consigli di classe, nell’ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti, la consistenza oraria dello sportello e non è previsto un minimo o massimo di ore. 19. In presenza di pochi alunni con insufficienze in una classe si attivano ugualmente le azioni di recupero? Sì. Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare gli interventi di recupero, anche raggruppando gli studenti provenienti da più classi, purché con carenze formative omogenee. Anche in assenza di questo requisito, si devono comunque attivare gli interventi di recupero. I corsi da realizzare dopo gli scrutini di fine anno 1. C’è una sostanziale differenza tra corsi di recupero attivati dopo lo scrutinio finale e quelli invece che si realizzano durante l’anno? No. 2. Quanti corsi un consiglio di classe può predisporre nel periodo successivo agli scrutini finali ? Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, per gli studenti che presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti valuta la possibilità che suddetti studenti raggiungano gli obiettivi formativi della o delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico o mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. Quindi sono rimesse alla valutazione collegiale del consiglio di classe, nell’ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti, coerentemente con la natura didattica delle lacune evidenziate, la tipologia e la consistenza oraria degli interventi di recupero. 3. In quali circostanze e con quali modalità ci si può rivolgere ad esperti esterni, esclusi gli Enti “profit”? Nelle attività di sostegno e di recupero devono essere impiegati in primo luogo i docenti in servizio nell’istituto. Solo in seconda istanza, con motivazione da verbalizzare tra gli atti del Consiglio di classe, si ricorre a docenti della propria o di altra istituzione scolastica autonoma anche ITD, purché con rapporto d’impiego in atto, e a soggetti esterni, con l’esclusione di Enti “profit”. I docenti esterni e gli eventuali soggetti esterni sono individuati dal dirigente scolastico sulla base di criteri di qualità deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio di istituto. Sono assimilabili agli “esperti” anche docenti reperiti dalle graduatorie del proprio istituto o di istituti viciniori. 4. Per ragioni oggettive di organizzazione si può rinviare tutto a settembre, compresi i corsi di recupero? L’O.M. prevede che durata e tempi degli interventi di recupero finali e delle relative verifiche finali siano stabiliti dal collegio dei docenti, tenendo conto delle particolari situazioni differenziate da scuola a scuola e da classe a classe, e della esigenza di concedere allo studente anche i tempi necessari per lo studio individuale. Su tale aspetto organizzativo non possono fornirsi indicazioni prescrittive poiché spetta al dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli altri organi della scuola, il compito di organizzare le operazioni nel modo più efficace. L'accertamento 1. Chi predispone le prove per l’accertamento del superamento dei debiti? C’è differenza tra accertamento durante l’anno scolastico e quello che avviene a seguito dei corsi attivati dopo gli scrutini finali? Le prove per l’accertamento sono disposte dal docente delle materie interessate nelle iniziative di recupero. Tale docente, componente del consiglio di classe, può non coincidere col docente che ha tenuto il corso di recupero. In questa eventualità si rileva la necessità di un raccordo indispensabile tra i due diversi docenti. Non c’è differenza sostanziale nelle modalità tra l’accertamento durante il periodo delle lezioni e quello effettuato al termine del corso di recupero organizzato a seguito di sospensione del giudizio negli scrutini finali. 2. Può un docente diverso da quello del consiglio di classe, anche esterno, chiamato a tenere i corsi dopo gli scrutini finali predisporre lui le prove? E le deve correggere lui? Il docente che tiene i corsi dopo gli scrutini finali, se è diverso dal docente titolare della materia interessata nel recupero, non può predisporre le prove, né le può valutare. Spetta al docente titolare delle discipline oggetto di intervento predisporre le prove di accertamento, dopo aver acquisito ogni utile elemento di giudizio da parte del docente che ha tenuto i corsi. 3. La verifica è effettuata immediatamente dopo la conclusione dei corsi di recupero? Oppure può passare un certo tempo tra la fine dei corsi, la verifica e l’espletamento dello scrutinio sospeso? Le modalità delle verifiche, ivi compresa la loro collocazione temporale, sono determinate dai consigli di classe. Quelle finali, sempre condotte dai docenti delle discipline interessate, si svolgono secondo il calendario stabilito dal Collegio dei docenti. Compete al dirigente scolastico il raccordo ottimale delle operazioni. 4. Quali e quanti sono i docenti che saranno presenti all’accertamento per iniziative attivate dopo gli scrutini finali? Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe e sono condotte dai docenti delle discipline interessate con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. La decisione nel merito è assunta collegialmente dal consiglio di classe nell’ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti. 5. Uno studente che non viene promosso alla classe successiva in sede di integrazione dello scrutinio, è tenuto a recuperare nell’anno scolastico successivo i debiti rilevati nello scrutinio di giugno e non saldati entro la conclusione dell’anno scolastico? No. L’alunno ripete l’anno. 6. Lo studente può sottrarsi all’accertamento successivo al corso di recupero effettuato in corso d’anno prima dello scrutinio di giugno? No. Lo studente non può sottrarsi alla verifica. Nello scrutinio di giugno si terrà conto anche dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. 7. Nello scrutinio di fine anno quante sono le insufficienze che fanno sospendere il giudizio? Può essere rinviato all’anno scolastico successivo il recupero di eventuali carenze non gravi? La valutazione del consiglio di classe in sede di scrutinio terrà conto della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline che presentano insufficienze entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. Pertanto non ci può essere un numero predefinito di insufficienze, perché scatti la sospensione del giudizio piuttosto che il giudizio di non promozione. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale. 8. L’insufficienza in materie che non sono presenti l’anno successivo nel curricolo comporta necessariamente la partecipazione ai corsi di recupero? L’alunno è tenuto a partecipare al corso di recupero relativo a materie non presenti nel piano di studio dell’anno successivo, se il consiglio di classe decide in tal senso e di conseguenza deve sottoporsi alle verifiche predisposte. 9. In presenza di giudizio sospeso a fine anno come fa l’alunno a conoscere i suoi voti in tutte le materie se l’ordinanza dispone che all’albo dell’istituto viene riportata solo la indicazione della “sospensione del giudizio”? La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non abbia raggiunto la sufficienza. 10. Se uno studente del triennio finale dei corsi di studi è promosso a conclusione dei corsi di recupero, può ugualmente concorrere alla banda alta della fascia del credito scolastico come gli altri studenti promossi allo scrutinio di giugno? Nei confronti degli studenti per i quali in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terzultimo e penultimo anno di corso viene espressa una valutazione positiva si procede con l’assegnazione del punteggio di credito nella misura prevista dalla tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007. Il citato decreto individua gli elementi da prendere in considerazione per l’attribuzione del credito scolastico. 11. Risulta non promosso lo studente che all’accertamento finale non riesce a raggiungere la sufficienza in una o più materie oggetto di recupero? In sede di integrazione dello scrutinio finale, successivamente all’espletamento delle verifiche relative alle iniziative di recupero, il consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello studente stesso alla classe successiva. L’esito delle verifiche è uno degli elementi che concorrono alla valutazione complessiva. I debiti pregressi 1. I debiti contratti nell’anno scolastico 2006-2007 devono essere saldati quest’anno? E se non sono saldati, questi comportano la bocciatura a prescindere dall’andamento scolastico dell’anno in corso? I debiti contratti nell’anno scolastico precedente non comportano quest’anno la bocciatura. Tuttavia, le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di realizzare iniziative di recupero nei confronti degli alunni che abbiano contratto debito nell’anno scolastico 2006/2007. 2. I debiti contratti lo scorso anno scolastico 2006/2007 in una terzultima classe, se non saldati nella penultima classe, possono essere di impedimento all’ammissione agli esami di Stato per quegli studenti che sono ammessi comunque alla classe terminale? I debiti contratti nell’a.s. 2006/2007, nel passaggio dalla terzultima alla penultima classe, e non saldati nel corso della penultima classe nell’anno scolastico 2007/2008, non costituiscono di per sé motivo di non promozione all’ultima classe. In caso di promozione, tali debiti devono però essere saldati improrogabilmente prima del 15 marzo dell’anno 2009, pena la non ammissione all’esame di Stato, ai sensi del D.M. 42/2007, art. 3, commi 2 e 4. 3. Se uno studente sta ripetendo la penultima classe nell’anno scolastico 2007/2008 ed ha ancora debiti contratti nella terzultima classe nell’anno scolastico 2005/2006 non saldati, è tenuto a recuperarli? E se non li recupera e viene promosso ugualmente all’ultima classe rischia per questo di non essere ammesso agli esami di Stato? Nei confronti dell’alunno che nell’anno scolastico 2005/2006 frequentava la terzultima classe ed è stato promosso con debito alla penultima classe, non si applica la normativa sul saldo dei debiti prevista del decreto ministeriale n. 42/2007. Pertanto non sussiste l’obbligo del saldo del debito ai fini dell’ammissione all’esame di Stato. 4. I debiti pregressi in discipline non più presenti nel curricolo devono essere saldati nel corrente anno scolastico? E se non si saldano, lo studente non viene promosso? Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato sono obbligati al saldo del debito gli alunni che l’hanno contratto nell’anno scolastico 2006/2007 nel passaggio dalla classe terza alla classe quarta. Compensi 1. Qual è il compenso per i docenti che tengono i corsi di recupero? C’è differenza tra il compenso per i corsi tenuti durante l’anno e quelli tenuti al termine dello scrutinio finale? Il compenso è previsto dalle norme contrattuali e precisamente dalla tabella 5 allegata al testo del nuovo contratto della scuola. In suddetta tabella sono previste, a partire dalla data di vigenza dello stesso, Euro 50.00 per ore aggiuntive finalizzate ai corsi di recupero. Non c’è differenza tra i corsi tenuti durante l’anno e quelli tenuti al termine delle lezioni, relativamente al compenso. 2. C’è differenza di compensi per corsi di sostegno all’apprendimento e corsi di recupero? Ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’O.M. 92/2007, gli interventi di sostegno rientrano, a tutti gli effetti, nell’attività di recupero e, in quanto tali, sono retribuiti con le stesse modalità. 3. Perché il comma 11 dell’art. 2 dell’O.M. 92/2007 fa riferimento ad un compenso forfettario per il cosiddetto “sportello”? E qual è la misura del compenso? Il comma 11 dell’art. 2 dell’O.M. vuole evidenziare una distinzione tra l’attività di sportello e quella di docenza nei corsi di recupero e sostegno. Ciò vale anche ai fini della loro retribuzione, la cui misura è materia di contrattazione di istituto. 4. Come possono essere pagati gli eventuali esperti esterni che tengono i corsi attivati dopo gli scrutini finali? Gli eventuali esperti esterni, qualora non si tratti di personale appartenente al comparto scuola, sono destinatari di contratti di prestazione d’opera con le modalità previste dall’articolo 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 5. Se eventualmente la ripresa dello scrutinio avviene dopo il 31 agosto, i docenti in quiescenza, i docenti temporanei o quelli trasferiti, come faranno ad essere presenti? Potranno rifiutarsi? E se comunque non saranno presenti come faranno a riunirsi collegialmente i consigli di classe coinvolti? Nel caso in cui sia la verifica finale che l’integrazione dello scrutinio si svolgano dopo il 31 agosto per i docenti eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurata il rimborso spesa. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni in questione. L’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà sempre luogo alla nomina di un altro docente della stressa disciplina secondo la vigente disciplina. Studenti dell'ultimo anno 1. Che cosa prevede la nuova normativa per gli studenti che nell’anno scolastico 2007/2008 frequentano l’ultimo anno? Per i candidati agli esami di Stato a conclusione dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 1 dell’11 gennaio 2007. Pertanto, il consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello studente che tenga conto delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di affrontare l’esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. All’alunno promosso all’ultima classe con debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale del corrente anno scolastico il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Per quanto riguarda il punteggio del credito scolastico, continuano ad applicarsi le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Scrutinio finale 1. Come si svolge lo scrutinio finale? Si assegnano i voti agli alunni per i quali si decide la sospensione del giudizio finale? Si seguono le procedure previste dalla O.M. n. 90/2001, con la differenza che nei confronti degli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso, il consiglio non procede alla approvazione dei voti proposti. Sono comunicati alle famiglie i soli voti proposti nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Si procede alla approvazione di tutti i voti in sede di integrazione dello scrutinio, dopo l’effettuazione della verifica dei risultati degli interventi di recupero. N.B. Le domande e risposte sopra pubblicate possono essere integrate col passare del tempo. Per avere le ultime FAQ, si prega di collegarsi con il sito del Ministero della Pubblica Istruzione: http://www.pubblica.istruzione.it/ |